Civile

Asilo, con la doppia mancata comparizione del richiedente scatta l’estinzione

Nel giudizio sommario di cognizione applicabile la norma sull’inattività delle parti anche se la materia trattata è la protezione internazionale

di Patrizia Maciocchi

Anche nei giudizi che riguardano le domande di protezione internazionale, quando si applica il rito sommario di cognizione, scatta l’estinzione del procedimento in caso di doppia mancata comparizione del richiedente asilo. La Corte di cassazione, con la sentenza 1709, respinge il ricorso contro l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello aveva dichiarato estinto il giudizio e cancellato la causa dal ruolo. Una decisione presa in considerazione di una doppia assenza del ricorrente che aveva disertato anche la seconda udienza del rinvio malgrado gli fosse stata regolarmente comunicata. Un comportamento consapevole dal quale era lecito desumere che il richiedente la tutela non era interessato ad una decisione di merito. Per la difesa la scelta della Corte territoriale si poneva in contrasto con l’articolo 307 del Codice di rito civile che regola l’estinzione del processo per inattività delle parti. Ad avviso del ricorrente, infatti, l’istituto dell’estinzione non poteva essere applicato alla materia dell’immigrazione. Nel rispetto della sua ratio dovevano, infatti, essere considerate precluse «soluzioni carattere processuale» essendo obbligatoria una decisione sul merito.

Diversa la conclusione della Suprema corte. I giudici di legittimità ricordano le norme che si sono susseguite nel tempo e sottolinea che il principio invocato dalla difesa fa esclusivo riferimento alle controversie, nelle quali si applica il rito camerale, disciplinate dall’articolo 35 del Dlgs 25/2008 e dall’articolo 35-bis, introdotto dalla legge 46/2017, relativo alle modifiche del decreto Minniti per l’accelerazione dei procedimenti in tema di protezione internazionale e per il contrasto all’immigrazione illegale. Procedimenti caratterizzati dalla speditezza e celerità, come dimostrato dall’onere posto in capo all’ufficio degli oneri di notifica, dalla piena disponibilità di ogni mezzo di prova da parte del giudice e dalla brevità dei termini fissati per la decisione. Il discrimine sta dunque nella natura officiosa del rito processuale scelto dal legislatore e non nella materia trattata.

Quando il rito prescelto, in ragione del tempo, è dunque il rito sommario di cognizione regolato in appello dall’articolo 702-quater del Codice di procedura civile, nulla impedisce di far scattare l’estinzione ( articoli 309 e 181 del Codice di procedura civile) se chi chiede la tutela non si presenta. La conclusione raggiunta, precisa la Cassazione, non pregiudica i diritti fondamentali del richiedente asilo - il cui comportamento processuale è affidato al suo difensore - né l’interesse della controparte pubblica che se intende arrestare il meccanismo estintivo, può comparire davanti al giudice per chiedere la decisione.

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