Comunitario e Internazionale

Asilo, una sentenza Cgue può costituire elemento nuovo per riproporre la domanda

La sopravvenuta interpretazione non consente di respingere l’istanza reiterata, ma obbliga a un nuovo esame nel merito se costituisce presupposto per il suo possibile accoglimento

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di Paola Rossi

La domanda respinta di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria può essere riproposta in base a una nuova interpretazione della normativa applicabile fornita dalla Corte di giustizia Ue, se in base a essa sussiste la probabilità di accoglimento dell’istanza dello straniero, cioè la sentenza della Cgue può rappresentare quel motivo “nuovo” che giustifica la riapertura dell’esame dell’istanza a suo tempo presentata e respinta. In tal caso lo Stato membro non potrà seccamente respingere la riproposizione della domanda giudicandola irricevibile in quanto reiterata.

L’affermazione dell’importante principio di diritto Ue è contenuta nella sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-216/22 relativa a un rinvio pregiudiziale coinvolgente un cittadino siriano obiettore di coscienza e la Germania.

Una sentenza, dunque, della Corte di giustizia può costituire un elemento nuovo che giustifica un nuovo esame nel merito della domanda di asilo per quanto in precedenza già respinta per mancanza di presupposti di legge. L’elemento nuovo è costituito dalla probabilità che la sua presa in considerazione determina sulla possibilità che la domanda venga accolta. Domanda che quindi andrà riesaminata nel merito escludendo il respingimento in quanto irricevibile perché reiterata.

Infine, va sottolineata, anche l’importante conclusione della decisione odierna dove afferma che gli Stati membri possono conferire ai loro giudici, allorché questi annullano una decisione che ha rigettato la domanda reiterata in quanto irricevibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda ed, eventualmente, di accoglierla. Nessun obbligo, quindi, ma solo una facoltà dei Pasi Ue, quella di affidare la decisione finale sull’accoglimento dell’istanza da parte del giudice adito contro la decisione amministrativa di irricevibilità.

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