Civile

Assegno circolare non trasferibile, precetto nullo se non riporta tutti gli elementi del titolo

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13373 affermando un principio di diritto

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di Francesco Machina Grifeo

“L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13373 affermando un principio di diritto e respingendo il ricorso di una donna contro la banca.

In particolare, la ricorrente, asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 1.941,73 emesso dal Monte dei Paschi di Siena, intimò alla banca precetto al pagamento delle somme portate dal titolo. Nell’opposizione Mps addusse l’omessa trascrizione integrale dell’assegno nell’atto di precetto - in particolare, del retro dell’assegno - e la mancata attestazione di conformità a opera dell’ufficiale giudiziario. E il tribunale di Roma gli diede ragione.

Contro questa decisione, la donna ha proposto ricorso affermando che ai fini della validità del precetto era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali dell’assegno e comunque non necessaria l’attestazione di formale conformità dell’Ufficiale giudiziario.

Nel rigettare il motivo, la Suprema corte ricorda che il precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l’identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante: tutti elementi, da trarre dal tenore letterale del titolo medesimo.

In questo senso, prosegue la decisione, è sufficiente l’enunciazione, chiara, puntuale e inequivoca di: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell’assegno bancario e nella cambiale tratta; emittente e beneficiario nell’assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).

E allora non si può non tener conto del fatto che l’assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità è comunque suscettibile di girata, pur soltanto «ad un banchiere, per l’incasso» (a mente dell’art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933): e la girata abilita il banchiere giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell’assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa la esazione del credito nei modi giurisdizionali della esecuzione forzata.

Ne consegue che nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile, l’omessa menzione della esistenza (o della inesistenza) di una girata per l’incasso - nel caso, l’omessa riproduzione del retro dell’assegno - impedisce al soggetto intimato di riscontrare se l’intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia (ancora) la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario.

Insomma, conclude la sentenza, si ingenera “una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo”, pregiudicando “in maniera autoevidente, il diritto dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio”, così “inficiando di nullità l’atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma”.

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