Rassegne di Giurisprudenza

Assegno divorzile all'ex moglie convivente ma economicamente più debole

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Separazione e divorzio - Convivenza more uxorio - Assegno divorzile - Nuovo compagno privo di mezzi adeguati di sostentamento - Conservazione dell'assegno divorzile - Funzione compensativa
Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. Il richiedente, poi, deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’ eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 12 maggio 2022, n. 15241

 

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario - Automatica cessazione del diritto all’assegno - Esclusione
L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 5 novembre 2021, n. 32198

 

Assegno - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Nuova convivenza del coniuge debole - Inadeguatezza dei mezzi o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - Diritto all'assegno - Persistenza - Condizioni
In tema di assegno di divorzio, l’instaurazione di una nuova convivenza non è un motivo sufficiente a giustificare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma comporta solo una rimodulazione della somma da riconoscere all'ex coniuge, operando dunque una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno, posto che se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 5 novembre 2021, n. 32198

 

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere natura perequativo - Compensativa - Conseguenze - Quantificazione - Autosufficienza economica in astratto - Inadeguatezza
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287

 

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Utilizzo dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ai fini dell’attribuzione e della quantificazione
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287