Famiglia

Assegno divorzile revocato se l'ex coniuge convive more uxorio e coabita con una terza persona

Censurate le sentenze di merito secondo cui - visto l'importo modico dell'assegno mensile (250 euro) - questo doveva continuare a essere corrisposto

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di revoca dell'assegno divorzile per un rapporto more uxorio instaurato dal coniuge (beneficiario dell'importo) con terzi, il giudice deve sincerarsi che sussista anche la coabitazione. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 14151/22.

La vicenda. Venendo ai fatti l'ex marito a sostegno della richiesta di non voler più versare l'assegno divorzile ha dedotto la instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza more uxorio e la sua condizione di disoccupato intervenuta dopo il recente licenziamento (24 gennaio 2016). La Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado rilevando che il licenziamento intervenuto per il comportamento disciplinarmente rilevante dell'ex marito, non costituiva, anche in relazione al modesto ammontare dell'assegno divorzile, una circostanza idonea a dimostrare una sostanziale modifica delle condizioni economiche dell'ex marito ricorrente, tale da impedirgli il versamento di 250 euro mensili alla ex moglie. Quanto all'instaurazione di una convivenza more uxorio la Corte d'appello ha rilevato che una relazione more uxorio può assumere rilievo in ordine alla determinazione a carico dell'ex coniuge nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica di esso, risolvendosi in una condizione effettiva e non aleatoria di reddito. La Cassazione ha censurato l'operato dei giudici di merito in quanto questi ultimi non hanno considerato come more uxorio il rapporto tra la ex moglie e il terzo. Un errore giudicato grave viste le conversazioni della ex moglie in cui affermava reiteratamente "…sì è vero, ho una frequentazione, lo considero il mio fidanzato".

Il principio di diritto . La Cassazione così ha espresso il principio di diritto secondo cui "in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario, di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento, tenendo conto quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo, stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©