Assegno divorzile: le spese universitarie del figlio sono considerate "poste ordinarie"
Per la Suprema corte questa tipologia di uscite non ha il carattere dell'imprevedibilità e imponderabilità
Nell'assegno divorzile le spese per l'istruzione universitaria del figlio devono essere considerate "uscite" ordinarie in quanto non hanno il carattere dell'imprevedibilità e imponderabilità che caratterizzano, invece, le spese straordinarie. La Cassazione (ordinanza n. 34100/21) a tal proposito ha chiarito che devono intendersi straordinarie quelle spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
La posizione della Corte
In particolare - si legge nella decisione – "gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento e altro". In caso dunque di rottura del vincolo, per ottenere le richiamate somme occorre produrre un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di ottenere gli importi destinati a supportare le spese universitarie.
Conclusioni
Diversamente le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta in funzione delle esigenze del figlio.







