Famiglia

Assegno ai figli, margine di tolleranza solo se la difficoltà è documentata

Gli obblighi gravano in via diretta su entrambi i genitori che devono fare tutto il possibile per garantire il sostentamento dei figli

a cura di Marisa Marraffino

I genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, anche se sono disoccupati ma hanno capacità lavorativa.

Dimettersi da un lavoro ritenuto non soddisfacente o esimersi dal cercarlo - se si hanno figli - può far scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Non sono esonerati neppure se ad aiutarli sono i nonni, gli zii o l’altro genitore.

Gli obblighi di mantenimento infatti gravano in via diretta su entrambi i genitori che devono fare tutto il possibile per garantire il sostentamento dei figli.

Le momentanee difficoltà economiche non esimono i genitori dalle loro responsabilità. Una riduzione momentanea, ad esempio legata all’emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere tollerata in sede penale, ma solo se documentata e incolpevole.

Lo hanno stabilito a più riprese le sentenze che negli anni hanno fissato i contorni dei reati previsti dagli articoli 570 e 570 bis del codice penale. Originariamente il reato era previsto soltanto per il genitore che facesse mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne o inabile al lavoro. La legge 21/2018 ha introdotto l’articolo 570 bis del codice penale che punisce il mancato versamento di ogni assegno previsto per i figli in caso di separazione o divorzio.

Per ragioni di continuità tra le due norme, la giurisprudenza ritiene che non tutte le violazione debbano essere sanzionate penalmente, dovendosi sempre trattare di omissioni che facciano venir meno i mezzi di sussistenza ai figli(Corte di appello di Cagliari, sentenza del 5 giugno 2020 n. 276).

La responsabilità penale però scatta quando la violazione è reiterata e non esistono ragioni specifiche che impediscono il mantenimento.

La legge ammette un margine di tolleranza quando le difficoltà economiche dei genitori sono documentate e prescindono dalla loro volontà.

Se però lo stato di disoccupazione si verifica perché il genitore rifiuta un lavoro, non si tratta di una oggettiva impossibilità e scatta il reato.

Così come non è esonerato dal mantenimento chi lavora in nero o abbia nel frattempo avuto un altro figlio con un diverso partener. Per i giudici in questo caso la condizione di disoccupazione lamentata appare “inverosimile” e in contrasto con la formazione di una nuova famiglia (Tribunale di Pescara, sentenza del 27 febbraio 2018 n.697).

In tutti gli altri casi, la tutela sarà quella civilistica che prevede il recupero delle somme non versate.

Negli anni la giurisprudenza ha chiarito poi che l’omesso pagamento delle sole spese straordinarie non configura il reato, se i genitori versano il mantenimento ordinario e non fanno mancare i mezzi di sostentamento ai figli.

La tutela si estende a tutte quelle condotte che fanno venir meno non solo il vitto e l’alloggio per i figli, ma anche tutto ciò che è necessario per le esigenze della vita quotidiana, come il vestiario, i canoni per le utenze indispensabili, le spese per l’istruzione dei figli minori o i medicinali.

Se il figlio è maggiorenne e abile al lavoro, anche se studia ancora, il reato non sussiste.

Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza dell’11 gennaio 2019 n.1342 che ha escludo la configurabilità nel caso di specie dell’articolo 570 del codice penale.

Il reato scatta invece in tutti i casi quando i genitori abbandonano i figli minorenni, anche se contribuiscono al loro mantenimento.

Quelli dei genitori, infatti, sono obblighi di assistenza morale oltre che materiale e nascono in virtù della procreazione. Per la Corte di cassazione, infatti l’autore del reato è il genitore che omette di svolgere il ruolo scelto con la procreazione, mentre soggetto passivo è il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori.

Non basta però un singolo episodio a configurare i reati. Si tratta infatti di fattispecie omissive permanenti, che presuppongono la reiterazione della violazione.

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