Civile

Assegno di mantenimento non più dovuto se l'ex coniuge ha una nuova relazione

Il nuovo e duraturo regime di vita more uxorio e l'avvio dell'attività commerciale in comune costituiscono elementi che devono indurre a ritenere non più dovuto alcun emolumento da parte del coniuge

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di Andrea Alberto Moramarco


L'obbligo di versare l'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge deve intendersi cessato laddove il beneficiario della prestazione abbia intrapreso una nuova relazione, formalizzata solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici della separazione. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 2806/2021, dichiarando fondata la domanda giudiziale esperita dall'ex marito contro la decisione del Tribunale di confermare la debenza dell'assegno, nonostante l'ex moglie già da diverso tempo avesse intrapreso un'altra relazione.

In particolare, nel giudizio di separazione, l'uomo sosteneva che l'ex coniuge non avesse diritto a percepire ulteriormente l'assegno di mantenimento, in considerazione della ormai stabile convivenza della stessa con altro partner. Il Tribunale non riteneva però sufficiente a far venir meno il presupposto per l'assegno di mantenimento l'inizio di una nuova relazione, sicché rigettava la richiesta dell'ex marito.

Dopo la sentenza di primo grado, tuttavia, la ex moglie avviava un'attività commerciale in comune con il nuovo partner, il quale diveniva in seguito suo marito.

La Corte d'appello prende così atto della situazione e ritiene che tale nuovo e duraturo regime di vita more uxorio, formalizzato solo dopo la decisione di primo grado, e l'avvio dell'attività commerciale in comune "costituiscono elementi che, unitamente considerati, dovevano indurre a ritenere non più dovutole alcun emolumento da parte del coniuge". Pertanto, i giudici ritengono cessato l'obbligo di versare l'assegno a carico dell'ex marito a partire dalla data della domanda avanzata nel ricorso innanzi al Tribunale.

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