Assegno di mantenimento da restituire se emerge che non era dovuto
Somme ripetibili anche se versate in base a un provvedimento provvisorio e urgente del giudice, quando si certifica l’insussistenza dei presupposti
Le somme versate al coniuge come assegno di mantenimento, dovuto in base al provvedimento del giudice provvisorio e urgente, devono essere restituite quando sopravvenga una pronuncia che determini – ab origine – l’insussistenza dei presupposti a godere dello stesso assegno separativo. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 31635 del 14 novembre 2023, ha cassato una pronuncia della Corte d’appello di Messina, affermando la «piena ripetibilità» degli importi.
Nell’ordinanza la Cassazione ...