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Assemblea di condominio convocata per e-mail, quando è annullabile

Per il Tribunale di Sulmona il diritto scatta se l'inoltro è stata fatto ad un indirizzo diverso da quello indicato

di Francesco Machina Grifeo

Il condomino che abbia ricevuto la convocazione dell'assemblea per e-mail ad un indirizzo diverso da quello indicato all'amministratore, ha il diritto di chiedere l'annullamento della delibera adottata. Lo ha stabilito il Tribunale di Sulmona con la sentenza del 3 dicembre 2020 n. 243. Una decisione che assume particolare rilievo in un periodo di pandemia dove il ricorso agli strumenti telematici è ricorrente e non sempre secondo procedure a prova di impugnazione.

Per la Sezione civile, giudice Daniele Sodani, dunque "risulta fondato il motivo di impugnazione della delibera (di giugno) laddove l'attrice evidenzia un'erronea convocazione a mezzo di indirizzo mail diverso da quello Pec espressamente indicato ufficialmente all'allora amministratore". Nella comunicazione la ricorrente affermava: "La informo ufficialmente che, da oggi in poi, tutte le comunicazioni inerenti il condominio e mie personali devono essere inviate a seguente indirizzo email: (...)".
"Invio, si legge nella decisione, che nella specie non vi è prova che sia avvenuto".

La mancata comunicazione ad un condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, ricorda la decisione, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale: "ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso".

Inoltre, prosegue la sentenza, "va osservato che la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell'art. 66 disp.att.c.c., integra un vizio di costituzione dell'assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all'annullamento della delibera in quella sede approvata". Si tratta infatti di un vizio formale "inerente il procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesta la delibera".

Il Tribunale di Sulmona ha così annullato la delibera in questione, "in ragione dell'invalida convocazione dell'attrice per l'adunanza dell'8.06.2019" e condannato il condominio al pagamento delle spese di lite pari a 4.115 euro: "di cui euro 682,14 per spese vive, euro 665,60 per compensi mediazione ed euro 2.768,00 per compensi del giudizio".

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