Penale

Assenza, se l’istanza scritta di abbreviato era ante Cartabia non c’è presunzione di presenza

La norma che impedisce la dichiarazione di assenza non si applica retroattivamente e l’imputato condannatao in absentia dopo l’entrata in vigore della Riforma soggiace alle nuove regole di ammissibilità dell’appello

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di Paola Rossi

La richiesta scritta proveniente dall’imputato di poter accedere al rito speciale, non fa scattare la presunzione di presenza dello stesso al processo, se è stata presentata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 420, comma 2 ter, del Codice di procedura penale introdotto dalla Riforma Cartabia, e che prevede appunto tale presunzione. Quindi, prima dell’entrata in vigore della novella, la domanda di rito abbreviato non dispiega l’effetto previsto dalla nuova disposizione e non preclude perciò la dichiarazione di doversi procedere in assenza dell’imputato.

Così la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 38237/2024 ha respinto il ricorso della difesa che riteneva insussistente l’obbligo di dare specifico mandato a impugnare unitamente all’elezione di domicilio. Infatti, la difesa riteneva che tali adempimenti, anch’essi introdotti dalla Riforma, per chi intende appellare la sentenza di primo grado conseguente a un processo in absentia, non fossero da applicare al ricorrente. Cioè, secondo il ricorso, era stata illegittima la dichiarazione di assenza in primo grado poiché in quella sede egli aveva fatto richiesta scritta di abbreviato.

La Cassazione chiarisce, invece, che sul ricorrente gravasse pienamente l’onere di dare mandato a impugnare con contestuale elezione di domicilio, in quanto al momento della pronuncia di primo grado l’articolo 581, comma 1 quater, del Cpp che ha previsto tali regole di ammissibilità dell’appello era già entrato in vigore. Mentre, al contrario, non era applicabile la presunzione di presenza in quanto novità non ancora in vigore al momento della richiesta del rito speciale.
Da tali circostanze, conclude la Cassazione, va affermato che la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado era stata pienamente legittima: da cui l’onere di allegare mandato ed elezione di domicilio all’atto di impugnazione. Infine, non poteva essere sufficiente a escludere l’assenza dell’imputato al processo di primo grado la circostanza che il ricorrente avesse eletto domicilio presso il proprio difensore al momento dell’arresto. Circostanza non impeditiva in sé della condizione di assente al processo di fatto verificatasi nel caso concreto.

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