Responsabilità

Assicurazione auto scaduta: in caso di incidente il danneggiato può rivolgersi al Fgvs

L'accesso al Fondo vittime della strada è un elemento che va a rafforzare la posizione del danneggiato in caso di sinistro

di Giampaolo Piagnerelli

Il contrassegno assicurativo sul parabrezza dell'autovettura investitrice, se da un lato può legittimare l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione apparente, non vale di per sé a escludere la possibilità, anche in tal caso affidata alla scelta del danneggiato, di agire, una volta verificata l'inesistenza di una valida polizza assicurativa anche (o soltanto come nel caso di specie) nei confronti del Fondo delle vittime della strada. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 18831/21.

I Supremi giudici, a tal proposito, hanno richiamato la giurisprudenza maggioritaria secondo cui in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al "principio di apparenza" e che legittima lo stesso ad agire nei confronti dell'apparente assicuratore della Rca, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del Fgvs, fondata sul presupposto legale dell'inesistenza di un valido rapporto assicurativo Rca, ma si aggiunge a essa, quale ulteriore strumento del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione Rca a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro.

Quindi il soggetto danneggiato in primo luogo può accedere al Centro italiano di informazione e ai relativi archivi per comprendere se il danneggiato sia o meno assicurato. In caso negativo (come nel caso di specie) il medesimo soggetto può esperire l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fgvs.

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