Rassegne di Giurisprudenza

Assicurazione Rca, diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno

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a cura della Redazione Diritto

Assicurazione RCA - Sinistro stradale - Terzo trasportato - Risarcimento del danno - Liquidazione - Massimale minimo - Incapienza - Maggior danno - Rivalsa ex art. 140 DLgs 209/2005 - Condizioni
In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi del DLgs 209/2005, art. 141, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art.140 del Decreto Legislativo cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 19 ottobre 2022, n. 30726

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 d.lgs. n.209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale ex art.144 d.lgs. cit. - Configurabilità - Fattispecie di cui all'art.2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 23 giugno 2021 n. 17963

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere terzo trasportato - Sinistro in cui sia coinvolto veicolo immatricolato all'estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati (cd. ctt) - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 21 gennaio 2020 n. 1161

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Responsabilità dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. - Sussistenza - Fondamento - Ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto risulti non assicurato e non identificato - Irrilevanza.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza 5 luglio 2017 n. 16477