Responsabilità

Assicurazione responsabile se l'agente vende un prodotto inesistente

Per il Tribunale di Spoleto nella vicenda in esame sussiste in questo caso quel rapporto di occasionalità, che legittima la responsabilità della società assicurativa

di Andrea Alberto Moramarco

La compagnia di assicurazioni risponde, ex articolo 2049 del codice civile, per il fatto illecito del suo agente, se quest’ultimo vende al cliente un prodotto assicurativo “fantasma”, impossessandosi del denaro versato. Sussiste in questo caso quel rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, che legittima la responsabilità della società assicurativa. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 317/2021 del Tribunale di Spoleto.

Il caso

All’origine della vicenda c’è la sottoscrizione di una polizza assicurativa, il cui premio pari a 170 mila euro veniva pagato in anticipo con assegno consegnato all’agente e intestato a quest’ultimo. A distanza di due anni, a seguito della mancata risposta alla richiesta di informazioni per il riscatto anticipato della polizza, si scopriva che in realtà non esisteva alcun contratto e che la compagnia di assicurazioni era ignara dell’operazione. Di qui la citazione in giudizio della stessa società assicurativa con la richiesta della corresponsione del valore di riscatto della polizza e, in via subordinata, del risarcimento del danno, ex articolo 2049 del codice civile, per responsabilità per il fatto illecito del suo agente.

La compagnia di assicurazioni, dal canto suo, sottolineava che nella fattispecie non vi era alcuna polizza, ma semmai una proposta di assicurazione mai accettata dalla stessa, nonché gettava ombra sulle modalità con cui erano avvenuta la sottoscrizione e il pagamento, senz’altro indici di un comportamento non diligente del cliente, tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dell’agente e il danno

La decisione

Il Tribunale con una puntuale motivazione accoglie la domanda attorea riconoscendo sussistente l’ipotesi della responsabilità ex articolo 2049 del codice civile. Il giudice, innanzitutto, conferma che nel caso di specie non è stato stipulato alcun contratto di assicurazione, ma si è in presenza di una mera proposta assicurativa, non seguita dall’accettazione della convenuta e, quindi, improduttiva di effetti. Ciò posto, sussiste la responsabilità della compagnia per il fatto illecito del suo agente, il quale ha venduto un prodotto assicurativo “fantasma”, non esistente cioè nel portafoglio della società convenuta, impossessandosi del denaro versato dal cliente. Difatti, la sottoscrizione della proposta e la mancata trasmissione alla convenuta sono elementi che integrano il fatto illecito di cui la società di assicurazioni è chiamata a rispondere in via indiretta perché responsabile del fatto commesso dal suo agente.

Nello specifico, spiega il Tribunale, sussiste quel rapporto di occasionalità necessaria «tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente». A tal proposito «è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze», perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.

Inoltre, sottolinea il Tribunale, non può nemmeno ravvisarsi una corresponsabilità dello stesso cliente per la sua condotta poco attenta. Questa, infatti, «può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale». Ebbene, nel caso di specie deve escludersi che il versamento del premio con modalità difformi a quelle indicate possa integrare un’anomalia tale da escludere il rapporto di occasionalità necessaria.

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