Civile

Assicurazione sulla vita, norme a favore del terzo per regolare il contratto

Prestazione agli eredi se il beneficiario muore prima del contraente

di Angelo Busani

Se il beneficiario di un'assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell’assicuratore deve essere eseguita (quando il contraente muore) a favore degli eredi del beneficiario, purchè la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.

È il principio di diritto contenuto nella sentenza di Cassazione n. 9948 /2021, motivato con la considerazione che anche al contratto di assicurazione sulla vita si applica la norma del Codice civile sul contratto a favore di terzo, secondo cui la prestazione a favore del terzo, dopo la morte dello stipulante deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, se questi premuore allo stipulante (articolo 1412).

Infatti, non si può ritenere che il diritto a favore del beneficiario della polizza non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente: nel contratto di assicurazione sulla vita, la morte del contraente non è un evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma determina solo la sua esigibilità.

Per effetto del contratto nel caso di morte, il beneficiario acquista (articolo 1920, comma 3, del Codice civile) un «diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione» che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e, sin dalla designazione del terzo tale diritto fuoriesce dal patrimonio dello stipulante ed entra a far parte del patrimonio del beneficiario.

Nel momento in cui il contraente individua il beneficiario della polizza, è la stessa norma codicistica che indica che costui acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Inoltre, dalle norme che disciplinano il contratto di assicurazione sulla vita si desume che la liquidazione dell’indennizzo dovuta dall’assicuratore al terzo beneficiario alla morte del disponente fa già parte del patrimonio del terzo che l’abbia accettata. Difatti l’articolo 1921 del Codice civile prevede che la revoca del beneficio non può farsi dagli eredi dopo la morte del contraente una volta che il beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare.

Non è concepibile che, in caso di premorienza del beneficiario, il credito verso l’assicuratore rimanga in capo al contraente e da costui si trasmetta ai suoi eredi, in quanto si tratta di un credito di cui è titolare il beneficiario della polizza, il quale, premorendo al contraente, lo trasmette agli eredi.

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