Rassegne di Giurisprudenza

Assicurazione sulla vita: la ripartizione dell'indennizzo tra gli eredi beneficiari non segue le regole della successione ereditaria

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Contratti di assicurazione – Assicurazione sulla vita - Eredi beneficiari in caso di morte dell'assicurato - Ripartizione dell'indennizzo - Non si applicano i principi della successione ereditaria.
La designazione generica degli "eredi" in quanto beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall'art. 1920 c.c., determina l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro, che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità. La designazione generica di «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori in forza della eadem causa obligandi una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Qualora uno dei beneficiari premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione alla quota che sarebbe spettata a quest'ultimo sempreché il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza 30 aprile 2021 n. 11421

Assicurazione - Assicurazione sulla vita - A favore di un terzo - Designazione del beneficiario clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari - Portata.
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 21 dicembre 2016 n. 26606

Assicurazione – Assicurazione sulla vita – A favore di un terzo – Designazione del beneficiario - Assicurazione contro gli infortuni - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi testamentari o legittimi - Interpretazione - Quote - Presunzione di uguaglianza - Esclusione - Riparto in misura proporzionale alla quota di successione - Sussistenza - Fondamento.
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 settembre 2015 n.19210

Contratti - Assicurazione - Sulla vita - Assicurazione contro gli infortuni - Indennità - Liquidazione ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi - Pattuizione - Clausola relativa - Esegesi - Beneficiari eredi - Individuazione - Criteri - Quote tra gli eredi - Presunzione di uguaglianza.
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma 3, c.c. – secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione – deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3 c.c.), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale (F.C.).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 settembre 2015 n.19210