Atti di “alta amministrazione” sindacabili dal Ga solo se palesemente irragionevoli
Tali atti si pongono in una posizione intermedia tra gli atti politici - quali atti di indirizzo volti alla selezione dei fini da perseguire - e i provvedimenti strettamente amministrativi diretti all’attuazione concreta delle scelte stabilite a livello governativo
Il Tar Palermo (sentenza 2877/2024) ha chiarito che gli “atti di alta amministrazione” rivestono la funzione di raccordo tra indirizzo politico (di pertinenza dello Stato-comunità) con l’attività amministrativa (riferibile allo Stato-amministrazione) la quale necessita di un momento di impulso unitario. Pertanto tali atti si pongono in una posizione intermedia tra gli atti politici - quali atti di indirizzo volti alla selezione dei fini da perseguire - e i provvedimenti strettamente amministrativi...