Penale

Atti sessuali con minore, istanza di revoca o sostituzione misura cautelare va comunicata

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di Giuseppe Amato

Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del Cp rientra tra quelli commessi “con violenza alla persona”, per i quali, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 bis e 3 dell'articolo 299 del Cpp, è posto, a pena di inammissibilità della richiesta, l'onere di colui che richieda la revoca o la sostituzione delle misure cautelari coercitive o interdittive di notificare la richiesta al difensore della persona offesa, o a quest'ultima direttamente se sprovvista di difensore. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza n. 5832 dell’8 febbraio 2018.

Infatti, la nozione di “violenza” in ambito comunitario e internazionale (cfr. in particolare direttiva 2012/29/Ue, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) è più ampia di quella positivamente disciplinata nel nostro codice penale ed è sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o anche solo morale, tale cioè da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato. In tale nozione, quindi, rientrano anche le condotte contemplate dall'articolo 609-quater
del Cp,
che, sul presupposto dell'irrilevanza del consenso eventuale della vittima, comportano comunque una compromissione dell'integrità psicofisica riguardo alla sfera sessuale del minore che ne sia vittima.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, si è recentemente puntualizzato che esso non è da intendere esteso onnicomprensivamente a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, ma, onde contemperare razionalmente le esigenze di tutela della persona offesa con quelle dell'imputato a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l'esame della propria istanza de libertate, riguarda solo a quelli rispetto ai quali sia apprezzabile una tutela qualificata della persona offesa. Al riguardo, dovendosi tenere conto che la disciplina di garanzia si pone nell'alveo dei principi e delle scelte di politica legislativa espresse dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2012/29/Ue del 25 ottobre 2012 («norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato») e dalla Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013), per determinare i casi cui è applicabile la disciplina dell'obbligo di comunicazione il giudice dovrà tenere conto della “tipologia di parte offesa” (potendosi considerare il fatto che si tratti di parte offesa di delitti connessi alla tratta di esseri umani, al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla violenza o sfruttamento sessuale, o di delitti basati sull'odio, ovvero il fatto che si tratti di parte offesa minorenne) o del “movente del reato” (potendosi considerare che si sia trattato di c.d. violenza di genere) ovvero del “contesto” in cui il reato è stato commesso (potendosi considerare rilevante il fatto che si sia trattato di vittima di violenza in “relazioni strette”, come dettagliato nel par. 18 delle premesse della direttiva 2012/29/Ue, ossia avendo riguardo al fatto che la violenza sia stata commessa dall'attuale o precedente coniuge o partner della vittima o da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dalla circostanza che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima, anche in relazione alla sfera economica della vittima medesima) (sezione II, 8 giugno 2017, Bruno, che, da queste premesse, in una fattispecie de libertate
in cui la contestazione riguardava il reato di rapina, ha annullato con rinvio l'ordinanza che, invece, aveva ritenuto necessaria la previa comunicazione dell'istanza di revoca della misura cautelare).

In tema, con riferimenti sempre alla nozione di delitto commesso con “violenza alla persona”, cfr. anche sezioni Unite, 29 gennaio 2016, persona offesa F. in procedimento C., laddove si è affermato che la disposizione dell'articolo 408, comma 3 bis , del Cpp, che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 del Cp, perché l'espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 8 febbraio 2018 n. 5832

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