Attività estrattive, non è illegittima la disciplina che prevede varianti ai progetti autorizzati
La Corte ha osservato che il ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimità costituzionale si appuntava
La Corte costituzionale - con la sentenza numero 126, relativa al ricorso iscritto al numero 21 del registro ricorsi 2024 - ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, numero 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), nella parte in cui prevede alcune varianti ai progetti autorizzati relativi ad attività estrattive da considerarsi sostanziali.
Le questioni erano state promosse...