Attività finanziarie abusive, no al raddoppio della pena
di Andrea Puccio
Le Sezioni unite risolvono un contrasto tra le pronunce della giurisprudenza. Dopo la riforma del 2010 non scatta più l’aumento introdotto nel 2005

Al reato di abusivismo finanziario non è applicabile il raddoppio di pena previsto dall’articolo 39 della legge 262/2005. Lo ha chiarito la Cassazione a Sezioni unite che, con la sentenza 17615, depositata il 27 aprile 2023, si è pronunciata sulla disciplina sanzionatoria del reato previsto dall’articolo 132 del Testo unico bancario (decreto legislativo 385/1993), risolvendo la querelle giurisprudenziale sviluppatasi sulla cornice edittale del reato.
Le norme
Il reato di abusivismo finanziario sanziona chi...