Lavoro

Attività ufficio stampa Pa, contributi Inpgi vanno versati

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21764, respingendo il ricorso dell'Azienda Usl di Pescara contro l'Istituto di previdenza dei giornalisti

di Simona Gatti

Deve essere considerata giornalistica l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla legge n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti. E quindi in quanto attività giornalistica vanno versati all'Inpgi anche i contributi degli addetti stampa della Pa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21764 depositata oggi, respingendo il ricorso dell'Azienda Usl di Pescara contro l'Istituto di previdenza dei giornalisti.

Secondo la Cassazione infatti in presenza dello svolgimento di attività giornalistica l'iscrizione all'Inpgi ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Nel caso esaminato, per la Suprema corte, emerge che era stato istituito a tutti gli effetti un 'ufficio stampa' e gli addetti a tale ufficio erano stati inquadrati in modo diverso rispetto alla specifica qualificazione dei c.c.n.l. Viene quindi ricordato che il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti in contrasto con quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che il prestatore deve essere adibito allo svolgimento delle prestazioni per cui è stato assunto, o a quelle che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive, a fronte di una assegnazione all'ufficio stampa regolarmente creato e dello svolgimento di attività giornalistica, con il possesso del relativo titolo. Pertanto la pubblica amministrazione, per sottrarsi all'obbligo contributivo in favore dell'Inpgi, non può opporre la mancanza del formale inquadramento con la qualifica giornalistica di cui al c.c.n.l. di comparto: in questo caso infatti l'applicazione del c.c.n.l. giornalistico sarebbe stata una anomalia considerato l'obbligo per la Pa di applicare il c.c.n.l. di comparto, vista la mancata attuazione dell'area di contrattazione speciale prevista per legge.

Infine viene anche bocciata la tesi che possa esistere il presupposto dell'articolo 1189 cod. civ.(pagamento al creditore apparente), nel caso di pagamento all'Inps di contributi dovuti invece all'Inpgi, in quanto il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata ai fini previdenziali.

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