Rassegne di Giurisprudenza

Atto amministrativo illegittimo e disapplicazione del giudice penale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Atto e procedimento amministrativo - Atto amministrativo illegittimo - Omissione avviso di avvio del procedimento - Disapplicazione del giudice penale - Condizioni - Fattispecie relativa a ordinanza comunale di rimozione di rifiuti.
Non è sufficiente, per invocare il potere-dovere di eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice penale, la mera deduzione dell'omesso avviso di avvio del procedimento essendo necessario piuttosto prospettare l'incidenza dell'omissione sui diritti su cui incide l'atto, nel senso della mancata possibilità di rappresentare, nella sede amministrativa competente, circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere. Prospettazione che, nella parte in cui deve riguardare le condizioni o presupposti della funzione amministrativa specifica espressa attraverso il provvedimento della Pubblica Amministrazione, è di per sé idonea a sollevare la questione dell'eventuale disapplicazione, senza che debba necessariamente "passare" attraverso la deduzione della mancata comunicazione dell'inizio del procedimento. Ciò esclude la sufficienza e la necessità, ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo, della deduzione dell'omesso avviso dell'avvio del procedimento amministrativo, il cui ambito rimane quindi circoscritto nei tempi e nei modi in cui può essere eccepita dinnanzi alla P.A. o al giudice amministrativo.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 aprile 2021 n. 16350

Giurisdizione - Poteri e obblighi del giudice nei confronti della p.a. - Sindacato del giudice penale - Atto amministrativo - Carenza ed esercizio illegittimo del potere della pubblica amministrazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
Il sindacato da parte del giudice penale sull'atto amministrativo è ammissibile nell'ipotesi di carenza di potere, che si configura allorché l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge, mentre non è consentito nell'ipotesi di violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere, poiché in tal caso l'atto è soltanto espressione dell'esercizio abusivo, distorto o genericamente illegittimo di un potere tuttavia esistente, onde soltanto se sia frutto di attività criminosa può essere disapplicato da parte del giudice ordinario. (Nell'enunciare il suddetto principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza confermativa del sequestro preventivo di area demaniale abusivamente occupata in assenza di concessione, in quanto scaduta e non rinnovata, con cui si allegava l'insussistenza di un interesse pubblico allo sgombero, in considerazione dell'illegittimità dell'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'assegnazione delle aree demaniali, oggetto di impugnazione avanti al T.A.R.).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 2 maggio 2018 n. 18530

Atto e procedimento amministrativo - Atto amministrativo illegittimo - Disapplicazione del giudice penale - Limiti - Fattispecie.
Il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero qualora la legalità dell'atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Ne consegue che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 ottobre 2008 n. 38824

Atto e procedimento amministrativo - Disapplicazione di atti amministrativi - Giudice penale - Possibilità di sindacato.
Dalla congiunta lettura degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 248 all.E, abolitiva del contenzioso amministrativo, si evince che il potere dovere del giudice penale di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano luogo all`estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio; e ciò anche quando tali atti non siano frutto di collusione criminosa fra l`organo amministrativo ed il destinatario, ma siano semplicemente viziati da illegittimità`, atteso che quando la legge prescrive, sotto comminatoria di sanzione penale, il rilascio di una concessione amministrativa per l`esercizio di una determinata attività`, intende evidentemente riferirsi ad una concessione legittima, escludendo, quindi, per conseguenza, che quella illegittima possa avere lo stesso valore. Ciò non comporta, tuttavia, che riconosciuta la illegittimità di una concessione debba necessariamente derivarne la incriminazione dei pubblici amministratori che l`hanno rilasciata o del destinatario di essa, dovendosi un tale effetto escludere quando i predetti siano stati in buona fede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata, ai fini dell`adozione di un provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di smaltimento di rifiuti, costituiti da autoveicoli da demolire, la sussistenza del reato di cui agli artt. 46 e 51 del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, attesa la riscontrata illegittimità dell`ordinanza contingibile e urgente emanata dal presidente della giunta regionale con la quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività in questione).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 novembre 1999 n. 2304