Autoriciclaggio, illegittime le misure cautelari se il reato presupposto è prescritto o non sostenuto da gravi indizi
La connessione tra con il delitto precedente deve necessariamente sussistere altrimenti viene meno il fumus delicti
In sede di prima applicazione o di riesame della misura cautelare il giudice, chiamato a valutare la sussistenza del contestato autoriciclaggio, deve necessariamente verificare la gravità indiziaria del reato presupposto. In caso di esito negativo di tale verifica la cautela non è giustificata. La Cassazione penale con due sentenze coeve ha affermato l'inapplicabilità di misure cautelari per l'imputazione di autoriciclaggio in caso di insussistenza indiziaria o di compiuta prescrizione del reato presupposto di falso in bilancio.
Con la prima sentenza n. 13729/2023, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso della Procura che sosteneva l'inaffidabilità delle risultanze contabili evidenziate nel bilancio e quindi l'errore del giudice di merito nel non aver tenuto conto che la verità delle iscrizioni fosse solo apparente. A sostegno di tale visione il procuratore ricorrente faceva notare che il falso è un reato di pericolo e che un soggetto con la normale diligenza non potrebbe rendersi conto del carattere proditorio di certe evidenze contabili. E, precisa che nel caso concreto vi era stato un aumento di capitale con la contemporanea iscrizione della nuova posta contabile come riserva priva però di specifiche finalità per la vita societaria.
In sede di legittimità è stato ribadito che il giudice della cautela è tenuto a verificare gli indizi a disposizione sull'avvenuta commisione del reato presupposto e che tal esame essendo di merito non è proponibile con ricorso per cassazione.
Con la seconda sentenza n. 13730/2023 la Cassazione penale accoglie il ricorso del ricorrente imputato per autoriciclaggio contro la misura cautelare applicatagli del sequestro. La Cassazione conferma le ragioni della difesa dove sosteneva l'illegittimità della cautela reale decisa in ordine all'imputazione per autoriciclaggio perché l'unico reato presupposto di falso in bilancio si era ormai prescritto. Nell'accogliere il ricorso i giudici di legittimità hanno precisato che il sequestro era in tal modo privo di un presupposto fondamentale: il fumus delicti. Infine, la Cassazione afferma che è erroneo ritenere da parte del giudice che in caso di applicazione di misura cautelare per autoriciclaggio si sospenda il decorso dei termini di prescrizione dei reati presupposti che sono un elemento fondante della norma incriminatrice dell'articolo 648 ter del Codice penale.