Immobili

Autorimessa in cortile: no al via vai di mezzi

L’uso eccessivo del bene in questo caso altera la destinazione della cosa comune

di Ivana Consolo

In condominio vige la regola secondo cui, ciascun condòmino, senza snaturare la funzione e la destinazione dei beni comuni, ha facoltà di fruirne in maniera più intensa. Tratta del tema la Cassazione, nell’ordinanza numero 28080 del 14 ottobre 2021.

Nel caso esaminato venivano citati in giudizio alcuni condòmini proprietari di una autorimessa, affinché venisse loro inibito l’attraversamento e la fermata degli automezzi lungo il cortile. La Corte di appello di Bari accoglieva il ricorso con la sola eccezione di motivi di soccorso ed ordine pubblico. A fondamento della decisione, la Corte territoriale rilevava che il continuo ingresso di mezzi nel cortile comportava un deterioramento del bene e, di conseguenza, un’alterazione della sua destinazione, in violazione dell’articolo 1102 del Codice civile. I proprietari dell’autorimessa si rivolgevano in Cassazione, nella convinzione che la Corte territoriale, più che inibire il passaggio avrebbe dovuto ordinare l’esecuzione di lavori per eliminare i paventati danni alla pavimentazione delcortile e all’impianto fognario sottostante.

Secondo i giudici di legittimità è invece pienamente da accogliere la decisione di appello: il transito di veicoli nel cortile condominiale, se effettuato in modo continuo e con varietà di automezzi, di diversa natura e differente peso, è di per sé circostanza tale da produrre concreti pericoli alla pavimentazione,nonché alle condotta fognaria sottostante.

L’uso eccessivo del bene in questo caso altera la destinazione della cosa comune perchè la deteriora per eccessiva usura.

Se il bene comune viene reso inservibile da alcuni condòmini, automaticamente viene sottratta all’uso degli altri. Ecco perché anche il deterioramento eccessivo può costituire fattispecie vietata dalla normativa condominiale.

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