Civile

Autotutela al ribasso non sempre impugnabile

L’ordinanza 39808/2021 della Cassazione traccia i distinguo sulla possibilità di ricorrere

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Gli accertamenti emessi in sede di autotutela che incrementano la pretesa originariamente manifestata sono atti impugnabili, di regola, in sostituzione di quelli precedenti. Nel caso di avvisi che invece riducono la pretesa, emessi sempre in via di autotutela, occorre fare una distinzione. Se l’atto si limita a diminuire quantitativamente l’importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, lo stesso non è un atto impugnabile, in quanto non determina l’insorgenza di un nuovo interesse ad agire. Se invece la riduzione si accompagna a una variazione degli elementi costitutivi della rettifica, allora l’avviso deve ritenersi sostitutivo del precedente e in quanto tale impugnabile. Sono le affermazioni contenute nell’ordinanza 39808/2021 depositata il 14 dicembre dalla Cassazione che richiedono attenzione da parte degli operatori nella esatta comprensione dei provvedimenti emessi dal Fisco.

Un contribuente aveva ricevuto un secondo avviso di accertamento che aveva rideterminato la pretesa contenuta nel primo, senza impugnare nessuno dei due. La parte, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, aveva sostenuto con successo che il secondo atto aveva comportato la caducazione del primo, con l’effetto che l’avviso posteriore avrebbe dovuto recare le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione del ricorso. In assenza di tali indicazioni, il contribuente chiedeva dunque l’annullamento parziale della cartella.

La Corte ha affermato che non sempre l’atto emesso in via autotutela deve considerarsi sostitutivo del primo, con conseguente riapertura dei termini per ricorrere. In presenza di avviso che incrementa il quantum originariamente accertato, il nuovo provvedimento innova i termini della rettifica e dunque riapre la possibilità di contestare la stessa, a prescindere da quanto accaduto sul primo atto. Non sempre è lo stesso invece in caso di riduzione in autotutela. Se si tratta di una mera modifica quantitativa dell’atto originario, non è ravvisabile un interesse ad agire del contribuente e pertanto l’unico avviso impugnabile resta il primo. Se invece la riduzione riviene dalla rivisitazione dei termini del primo accertamento, allora il secondo atto dovrà intendersi sostitutivo di quello precedente e potrà pertanto essere opposto ex novo.

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