Civile

Autovelox: gli agenti accertatori possono collocare il segnale di indicazione dello strumento a una distanza "ragionevole"

Il Telelaser era stato posto a circa 467 metri dal segnale di indicazione, distanza questa ritenuta congrua dai giudici di merito e della Cassazione

di Giampaolo Piagnerelli

L'autovelox necessita di periodiche revisioni, ma non deve essere collocato a una distanza precisa dal cartello (che ne indica la presenza) in quanto la legge non lo prevede e lascia che ciò sia demandato alla ragionevolezza degli agenti accertatori. Lo precisa l'ordinanza della Cassazione n. 2653/2023.

La vicenda all'esame
Nel caso in questione già il giudice di pace aveva respinto l'opposizione dell'automobilista avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 142, comma 9-bis del Cds, essendo stato accertato che lo stesso, quale conducente di un veicolo, aveva circolato – lungo la SR 177 - alla velocità di km/h 174,00, così eccedendo il limite di Km/h 90,00, già detratta la tolleranza del 5 per cento. Anche il Tribunale di Pordenone - decidendo su tale gravame - con sentenza n. 328/2019 - lo rigettava, confermando l'impugnata sentenza e compensando le spese giudiziali. Il cittadino così ha proposto ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della Suprema corte
I Supremi giudici, in accordo con la sentenza dei giudici di merito, hanno rilevato che l'apparecchio Telelaser LT 20-20, mediante il quale era stato effettuato l'accertamento, era risultato sottoposto regolarmente a tempestiva omologazione e alla necessaria taratura annuale, essendo rimasta, altresì, comprovata la sua corretta funzionalità sulla base delle verifiche attestate dagli agenti accertatori. In particolare – rilevano i Supremi giudici - nello stesso verbale, si era provato – in conformità alle prescrizioni risultanti dall'esatto quadro normativo di riferimento – che il suddetto strumento di rilevazione elettronico della velocità era stato sottoposto a taratura metrologica annuale presso apposito laboratorio abilitato con il relativo rilascio di regolare certificato in data 12 aprile 2017, da cui derivava la legittima utilizzabilità dello stesso – con la connessa sua regolare funzionalità - fino alla successiva scadenza annuale (ovvero fino al 12 aprile 2018), e, quindi, anche al momento in cui era stato utilizzato per l'accertamento della violazione a carico dell'odierno ricorrente (intervenuto in data 28 settembre 2017).

I Supremi giudici, inoltre, hanno ritenuto infondato l'appello relativo alla distanza che doveva intercorrere tra il cartello di preavviso dell'autovelox e lo strumento stesso. Sul punto gli Ermellini hanno rilevato che la distanza di 467 metri fosse assolutamente congrua, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge (anche perché non prevista), purché ragionevolmente adeguata (tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie), tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico.

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