Civile

Autovelox nullo se nel verbale d'infrazione del Cds manca il decreto prefettizio

L'automobilista stava percorrendo la strada a una velocità di 79 Km/h ritenuta eccessiva dal Comune

di Giampaolo Piagnerelli

Nullo il verbale di infrazione del codice della strada se, in caso di rilevamento di velocità superiore a quella consentita, non indichi gli estremi del decreto prefettizio con l'elenco delle strade sottoposte ad accertamento con autovelox fissi. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 25222/21.

La vicenda. Venendo ai fatti un automobilista aveva ricevuto un verbale di infrazione del codice della strada per aver viaggiato su una via superando il limite di velocità di 79 km/h, previsto in quel tratto di strada. Nel merito la vicenda era finita in un sostanziale pareggio. Mentre, infatti, il giudice di pace aveva dato ragione al cittadino, il Tribunale, invece, aveva accolto l'appello del Comune. Contro tale decisione ha proposto appello l'automobilista eccependo come nel verbale mancasse l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio (ex articolo 4 della legge 168/2002) ai fini dell'individuazione della strada in oggetto quale tratto stradale in cui era possibile il rilevamento della velocità con i dispositivi senza l'obbligo di contestazione immediata. La Cassazione ha censurato l'operato del tribunale che aveva ritenuto inidonea la contestazione del cittadino nonché la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione. I Supremi giudici, in particolare, hanno accolto il motivo dell'automobilista laddove aveva rilevato "l'illegittimità del provvedimento del giudice di merito che aveva erroneamente ritenuto che la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio non integrasse un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio".

Conclusioni. Per concludere la Cassazione ha affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio (ab origine) che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

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