Civile

Autovelox, se la strada è priva di "banchina" il verbale è annullabile

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 1805 depositata oggi, respingendo il ricorso del Comune di Motta di Livenza

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

È annullabile la multa a mezzo di autovelox su strada regionale priva di banchina. Il codice della strada prevede infatti la possibilità della multa a distanza soltanto nel caso in cui la strada abbia determinate caratteristiche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 1805 depositata oggi, respingendo il ricorso del Comune di Motta di Livenza e dando ragione all'automobilista.

Il conducente aveva proposto ricorso contro tre verbali per eccesso di velocità sulla S.R. 53, via Postumia, e il Giudice di Pace di Treviso lo aveva respinto. Successivamente il Tribunale aveva accolto il gravame annullando i provvedimenti sanzionatori. Per il giudice di secondo grado, infatti, la rilevazione dell'infrazione, eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica, era illegittima "in quanto il tratto stradale … non soddisferebbe le caratteristiche tecniche previste dall'art. 2 del Codice della Strada". Il giudice aveva infatti accertato che la strada "… non presenta alcuna banchina e la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria". A questo punto il municipio si è rivolto alla Cassazione, affermando tra l'altro che la banchina c'era.

La Suprema corte nel respingere le doglianze ha ricordato che: "L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni". Sul punto, la II Sezione civile cita un precedente (n. 12864/2022) che aveva già escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni.

E siccome il municipio ricorrente indica che la banchina laterale ha le dimensioni medie di 0,80 metri a destra e 1,00 metro a sinistra, è chiaro che si tratta di misure "certamente non idonee a consentire la sosta di un veicolo senza invadere, almeno in parte, la carreggiata". "La banchina - precisa la Cassazione - è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati".

Ne deriva, conclude la Corte, che non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del "ciglio interno della cunetta", ove presente, o del "ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Del resto, le dimensioni medie indicate dal Comune, che sono state calcolate dal margine della carreggiata sino al piano di campagna laterale alla strada, inclusa dunque l'intera area della cunetta, "si riducono ulteriormente rispetto a quanto indicato in ricorso, a conferma dell'assenza, lungo la S.R. Postumia, di una banchina avente le caratteristiche strutturali delineate dalla normativa applicabile, nell'interpretazione che della stessa è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©