Civile

Autovelox: vanno tutti tarati e verificati

La Cassazione conferma il cambio di rotta dopo la Consulta: tutti i tipi di autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati e non è sufficiente l'attestazione di omologazione e conformità

di Marina Crisafi

Tutti gli autovelox vanno tarati e verificati periodicamente e all'amministrazione non basta presentare certificazioni di omologazione e conformità delle apparecchiature per considerare valida la multa. È quanto affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 33414/2022) che conferma così il cambio di rotta avvenuto dopo la sentenza della Consulta del 2015 accogliendo il ricorso di un automobilista.

La vicenda
La vicenda origina dal verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente per violazione dell'articolo 142 comma Cds. L'uomo vedeva annullato il verbale dal giudice di prime cure ma proponeva appello in tribunale lamentando la compensazione delle spese di lite nonché l'erroneità della sentenza fondata sul difetto di taratura dell'autovelox.
Il Tribunale di Avellino accoglieva l'appello incidentale ma rigettava quello principale, osservando che non spetta all'amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario, è l'opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Per il giudice d'appello, "né il Cds nè il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l'attestazione di funzionalità. È anche vero che, per le apparecchiature munite di omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo".
Il ricorrente adiva quindi il Palazzaccio lamentando che la decisione impugnata non aveva applicato i principi della Corte Costituzionale, della Cassazione e dei giudici di merito in materia, circa l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere all'effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.

La decisione
La seconda sezione civile gli dà ragione. Il tribunale, infatti, per i giudici di piazza Cavour ha fatto malgoverno dell'onere della prova poiché la Cassazione ha mutato orientamento in merito all'interpretazione e applicazione del censurato articolo 45 Cds.
Prima dell'intervento della Corte costituzionale, infatti, ricordano dalla S.C., "prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità".
A seguito della sentenza della Consulta (n. 113/2015), invece, "deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità, risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27467/2022; n. 8695/2022)".
Da qui l'accoglimento del ricorso e la parola passa al giudice del rinvio.

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