Civile

Autovelox, il verbale deve citare l’autorizzazione della Prefettura

Ma non tutti gli organi di polizia hanno conformato le loro prassi a questo orientamento

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di Marisa Marraffino

Va annullata la multa per eccesso di velocità se il verbale non indica gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione dell’autovelox in quel tratto di strada. La Cassazione, con la sentenza n. 23551 depositata lo scorso 27 ottobre, lo ha ribadito. Ma non tutti gli organi di polizia hanno conformato le loro prassi a questo orientamento.

La Corte ha accolto il ricorso di un conducente che, su una strada provinciale, lamentava di non aver potuto verificare la legittimità della sanzione comminata senza contestazione immediata. Per i giudici di legittimità non ci sono dubbi: non è necessario allegare al verbale il decreto prefettizio, ma i suoi estremi devono essere citati per garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore, al quale altrimenti verrebbe preclusa la possibilità di verificare la legittimità dell’operato degli agenti accertatori.

La pronuncia conferma la sentenza del giudice di pace di Terralba (Oristano), che aveva annullato la multa proprio per l’asserita mancanza di una delibera che autorizzasse (come necessario sulla viabilità ordinaria) l’installazione del controllo di velocità automatico fisso nel tratto in cui si è verificata la presunta infrazione. Il Tribunale di Oristano, adito in sede di appello, aveva invece confermato la multa ritenendo non indispensabile annotare sul verbale gli estremi della delibera.

Al conducente è toccato arrivare fino all’ultimo grado di giudizio per ottenere una sentenza che ribadisce l’importanza della completezza dei verbali di accertamento. La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra, infatti, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non una mera irregolarità formale.

Gli autovelox che consentono il rilevamento della velocità da remoto possono essere installati ovunque solo su autostrade e strade extraurbane principali. Sulle altre strade (comprese, da settembre scorso, anche quelle urbane non di scorrimento) soltanto sui tratti autorizzati dalla Prefettura tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile la contestazione immediata in sicurezza. Il conducente ha quindi diritto di conoscere i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e consentito l’installazione dell’autovelox in quel tratto di strada. Da qui l’importanza di indicare gli estremi dei decreti autorizzativi, che devono essere completi e indicare con precisione l’inizio e la fine del tratto.

La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa e non è recuperabile neppure nella fase eventuale di opposizione, se ad esempio l’ente accertatore producesse in udienza la copia del decreto.

Così come è nullo il verbale se l’autovelox è posto sul lato della carreggiata opposto a quello indicato nel decreto prefettizio. L’obbligo di indicare gli estremi del decreto prefettizio vale anche nei casi di accertamenti effettuati attraverso gli Scout speed, i dispositivi di rilevamento velocità montati su auto in movimento.

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