Avocat rumeno, riconoscibile solo il titolo UNBR
Secondo la Cassazione non ha valenza abilitante l'iscrizione all'associazione Honourable Society of the Mídddle Tempie e il titolo BOTA
Costituisce reato esercitare la professione di avvocato in mancanza del titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro della Unione Europea che rappresenta la precondizione per l'esercizio del diritto di "stabilimento". Più specificamente chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione dello Stato è punito con la reclusione e con una pesante multa. La condanna in questione comporta la pubblicazione della sentenza nonché la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; e nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente la professione, anche la trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione dalla professione o attività esercitata. Su queste basi la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la recente sentenza n.7079/2022 affrontando il caso di un "Avocat" in possesso di titolo romeno che aveva svolto attività giudiziale e stragiudiziale mediante l'apertura di uno "studio legale" nel nostro Paese, ha chiarito che non ha valenza abilitante l'iscrizione all'associazione Honourable Society of the Mídddle Tempie e parimenti il titolo cosiddetto BOTA, giacché l'unica istituzione indicata dalla Romania come competente in materia di iscrizione nell'albo degli avvocati stabiliti è l'UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti).
Avvocato "stabilito" e Avvocato "integrato"
La disciplina del 1982 sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che ha dato specifica attuazione alla normativa eurounitaria intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e di servizi legali da parte di cittadini degli stati membri dell'Unione europea, stabilisce che l'avvocato comunitario può svolgere liberamente attività stragiudiziale in altro Stato membro. Tale professionista può anche esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale previa comunicazione dell'assunzione dell'incarico al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui territorio ha operato, ed a condizione che eserciti di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione innanzi all'autorità adita. La prima figura di legale straniero esistente nel nostro ordinamento è l'avvocato «stabilito» il quale, purché abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando il titolo di origine; naturalmente rispettando tutte le prescrizioni di legge. Titolo che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza. Inoltre il titolo deve essere utilizzato in modo comprensibile, tale da evitare confusione con il titolo di avvocato che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l'«integrazione».
L'esercizio professionale quale avvocato «stabilito» comporta che il legale straniero deve ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all'ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l'ottenimento della stessa è subordinato all'iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall'altro lato l'avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell'ordine competente, con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza ovvero una dichiarazione sostitutiva di data non anteriore a tre mesi. In definitiva il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.
L'iscrizione quale atto vincolato
Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani. L'iscrizione costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina europea e dalla normativa italiana, individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale, l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato. L'avvocato stabilito è inoltre tenuto a frequentare i corsi di formazione ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato. Lo scopo della disciplina è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale e non già quello di regolare l'accesso alla professione di avvocato in detto Stato membro - né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione - per cui è conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione. Di conseguenza ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale sull'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari, possono senza dubbio negare l'iscrizione. E parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, devono procedere alla cancellazione.
L'esercizio della professione di "Avocat"
L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. Commette reato di esercizio abusivo di una professione il soggetto che spenda il titolo di avvocato ed apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato a esercitare la professione di "Avocat", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dalla normativa interna sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee o se non abbia seguito il procedimento previsto per il riconoscimento del titolo in Italia. Si è affermato di recente che ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta; in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina. Pertanto secondo la Suprema Corte l'ordinanza del Tribunale sottoposta al suo scrutinio ha fatto corretta applicazione dei principi regolativi della materia.