Civile

Avvocati autenticatori, una circolare del Cnf detta le istruzioni

La legge 120/2020 estende agli "avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità" il potere di autenticare le firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti, inclusi i referendum

di Francesco Machina Grifeo

Nei giorni scorsi, il 16 luglio per la precisione, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha diramato una circolare ai Presidenti degli Ordini Forensi italiani – con oggetto "L'avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 16 bis, legge n. 120/2020)" - affinché diffondano tra i propri iscritti la novità legislativa relativa al nuovo potere di autenticazione dell'avvocato nelle procedure elettorali.

La circolare riporta che la legge 120/2020 estende agli "avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza" il potere di autenticare le firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti, inclusi i referendum abrogativi.

In particolare, la nota firmata dalla Presidente Masi, ricorda che l'art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l'art. 14 della legge n. 53/1990 inserendo gli avvocati "che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza" tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352)".

"Si tratta – prosegue il Cnf - di un'innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell'avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore".

Il riferimento, spiega la nota, è alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall'avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili).

Tornando al potere di autenticazione, per il Consiglio si tratta di un "innovazione che merita di essere opportunamente conosciuta dai colleghi", da qui l'invito della Presidente Masi agli Ordini al fine di "effettuare le opportune comunicazioni agli iscritti, nelle forme che riterrete utili ed opportune".

Come detto – conclude la nota -, l'unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all'ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto".

Alcuni ordini intanto si sono già mossi autonomamente, come per esempio il Coa di Milano che ha redatto un fac-simile del modulo da inviare che dovrà essere su carta intestata, firmato digitalmente e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata "consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it".

Oppure l'Ordine di Brescia che sul proprio sito invita "gli avvocati interessati" iscritti all'albo locale a "comunicare la propria disponibilità al Consiglio dell'Ordine trasmettendo la comunicazione, firmata digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@brescia.pecavvocati.it".

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