Professione e Mercato

Avvocati e stampa: stop ai processi mediatici

L’Ordine degli Avvocati di Milano richiama i difensori al rispetto dei doveri deontologici nei rapporti con i media. Le parole del presidente Antonino La Lumia contro i processi mediatici

di Marina Crisafi

L’Ordine degli Avvocati di Milano interviene con una nota ufficiale per richiamare i propri iscritti al rigoroso rispetto dei doveri deontologici nei rapporti con i mezzi di informazione, ponendo un chiaro argine al rischio di derive mediatiche nei procedimenti giudiziari in corso. Il comunicato prende spunto dalle recenti indagini avviate dalla Procura di Milano in relazione alla partecipazione di avvocati a una nota trasmissione televisiva e ribadisce principi già sanciti dal Codice deontologico forense.

Il richiamo dell’Ordine degli avvocati di Milano

Nella nota si legge che, «in merito alle recenti indagini avviate dalla Procura milanese», l’Ordine degli Avvocati di Milano richiama «ancora una volta, l’attenzione degli iscritti sul rigoroso rispetto dei doveri deontologici che disciplinano i rapporti con i mezzi di informazione», soprattutto quando si tratta di procedimenti giudiziari pendenti.

L’Ordine sottolinea come la comunicazione pubblica dell’avvocato non possa mai prescindere dalla funzione difensiva e dai principi che presidiano l’esercizio della professione, richiamando la necessità di evitare ogni uso strumentale della visibilità mediatica.

Doveri deontologici e rapporti con i media

Il comunicato richiama espressamente il Codice deontologico forense, ricordando che l’avvocato è tenuto a comportamenti improntati a «lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro», come previsto dall’art. 9. In questo quadro, vien richiamato anche l’art. 18 del Codice, che disciplina i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione, imponendo equilibrio e misura.

Nella nota si legge che i difensori devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni «aventi contenuto denigratorio, aggressivo o comunque idoneo a ledere la reputazione delle altre parti, dei loro difensori o di soggetti coinvolti nel procedimento». Tali condotte, infatti, ribadisce il COA, non solo risultano incompatibili con i doveri deontologici, ma «rischiano di alterare la corretta dialettica processuale e di alimentare forme improprie di processo mediatico».

Il limite del diritto di informare

L’Ordine meneghino chiarisce, inoltre, che il diritto di informare non può mai tradursi in anticipazioni di giudizi o in rappresentazioni parziali dei fatti, «né può essere utilizzato come strumento di pressione o delegittimazione».

Il richiamo, della nota, riguarda anche il rispetto della presunzione di non colpevolezza, della dignità delle persone coinvolte e della credibilità stessa della giurisdizione, valori che l’avvocato è chiamato a tutelare nell’esercizio quotidiano della professione.

Le dichiarazioni del presidente Antonino La Lumia

Incisivo l’intervento del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia, che nella nota ribadisce il confine tra legittima difesa e spettacolarizzazione del processo. «L’avvocato ha il diritto di esprimere le proprie tesi, ma ha anche il dovere di farlo nel rispetto delle regole che presidiano la nostra professione», afferma La Lumia.

Il presidente sottolinea poi come il Codice deontologico sia chiaro nell’imporre una comunicazione verso i media «misurata, corretta e rispettosa delle persone coinvolte nei procedimenti», evidenziando che «rilasciare dichiarazioni finalizzate ad attaccare o denigrare altre parti significa oltrepassare un limite che non tutela i diritti, ma li indebolisce».

Particolarmente netto il passaggio finale: «Il processo non può e non deve trasformarsi in un’arena mediatica». Difendere con fermezza il proprio assistito, conclude La Lumia, è un dovere, ma «farlo nel rispetto della dignità altrui e della funzione dell’Avvocatura è ciò che distingue la difesa da ogni altra forma di esposizione pubblica».

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