Avvocati, gli eredi devono riaprire la partita Iva per incassare i compensi professionali
Il chiarimento delle Entrate, interpello 785/2021, in riposta ad un quesito posto dalla moglie di un legale
Gli eredi di un professionista deceduto – nel caso la moglie di un avvocato – sono tenuti a riaprire la partita Iva del de cuius per incassare i crediti professionali non pagati. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello 785/2021.
La moglie del legale, considerata la data "molto risalente" delle ultime fatture emesse, aveva ritenuto chiuse tutte le posizioni riguardanti l'attività professionale del marito ed aveva comunicato la cessazione dell'attività e la cancellazione della relativa partita Iva
Dopo oltre un anno dal decesso, tuttavia erano emerse "posizioni creditorie residue" per cui, una volta raggiunti "degli accordi per il relativo pagamento", la contribuente chiedeva lumi sulle modalità di assolvimento dell'Iva.
In riposta, le Entrate richiamano la Risoluzione dell'11 marzo 2019, n. 34/E laddove si precisa che "in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella", salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.
Considerazioni, prosegue la risposta del Fisco, confermate dalla sentenza a S.U. n. 8059 del 21 aprile 2016 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; e questo perché "[...] il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione".
Pertanto, argomentano le Entrate, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi (in forza del disposto dell'art. 35-bis Dpr n. 633 del 1972) che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius".
Ragion per cui, conclude l'Agenzia, "l'istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita Iva del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva".