Società

Avvocati, fino al 30 giugno candidature per le Amministrazioni Straordinarie

Anche chi ha presentato istanza lo scorso anno la deve ripresentare

di Laura Biarella

Fino al 30 giugno 2022 aperte le candidature per ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario, membro dei comitati di sorveglianza, delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. I professionisti che avevano presentato istanza nel 2021, se interessati, devono ripresentarla.

Direttiva 12 maggio 2022 Mise

Fermi i requisiti previsti da:
• articolo 28 Lf,
•articolo 38, comma 1-bis, Dlgs n. 270/1999,
•Dm n. 60/2013 (determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),
provvede a definire:
•il procedimento,
•gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa,
cui attenersi per i procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria (Dlgs n. 270/1999, e Dl n. 347/2003, convertito in legge n. 39/2004), compete infatti al ministro dello Sviluppo economico:
•la designazione dei commissari giudiziali,
•la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza,
fermo restando l'articolo 2, cmma 2, Dl n. 347/2003, sulla nomina del commissario straordinario per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ex articolo 1, Dl n. 207/2012.

Composizione monocratica o collegiale dell'organo commissariale
In merito alla scelta di preporre alla procedura un organo collegiale (ex articolo 38, comma 2, Dlgs n. 270/1999, "la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura") la Direttiva ha individuato indicatori concorrenti rispetto a:
•eccezionale rilevanza,
•complessità della procedura,
al ricorrere dei quali può essere valutata la nomina dell'organo collegiale:
•fatturato annuo superiore ad 800 milioni di euro;
•pluralità di siti produttivi operativi;
•significative criticità occupazionali, operative e nelle relazioni industriali,
Se non tutti tali requisiti dovessero essere integrati, può nominarsi l'organo collegiale ove tale soluzione sia ritenuta preferibile per:
•la particolare strategicità della impresa o del gruppo industriale da porre in amministrazione straordinaria,
•l'eccezionale complessità organizzativa, produttiva od occupazionale di detta impresa o gruppo industriale,
•il potenziale impatto sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese.
Per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali:
•la nomina deve essere limitata al periodo di esecuzione del programma,
•l'incarico è conferito con scadenza alla data del decreto del tribunale di cessazione dell'esercizio dell'impresa e, per i gruppi di imprese, il termine finale dell'incarico coincide con la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

Elenco dei professionisti
Presso il Mise è istituito un elenco di professionisti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità (ex Dm n. 60/2013) idonei a ricoprire l'incarico di commissario giudiziale e commissario straordinario, aggiornato ogni anno tramite avviso pubblico. Da tale elenco una commissione seleziona 3 nominativi reputati idonei allo svolgimento dell'incarico, selezionati in maniera tale da salvaguardare eterogeneità tra i profili professionali.

Designazione del commissario giudiziale e del commissario straordinario
La commissione dovrà tener conto dei seguenti criteri:
•specifica competenza in relazione alla complessità della procedura e/o al settore merceologico;
•dimensione dell'impresa.
Possono costituire titoli di preferenza:
•titoli accademici;
•corsi di aggiornamento in materia professionale nella materia concorsuale.
Allo stesso soggetto non potranno essere conferiti più incarichi contestuali e, preliminarmente alla nomina, dovranno essere acquisite, a cura della commissione, le dichiarazioni in ordine a:
•insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse,
•disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, all'incarico.

Commissione
E' nominata dal Ministro, è in carica 2 anni, risulta composta da 3 membri esperti, di cui:
•uno scelto nell'ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile con funzione di coordinamento;
•due con esperienza in materia di amministrazione straordinaria, scelti anche tra dirigenti delle Pa centrali.
La Direzione generale del Mise:
•cura gli adempimenti relativi all'aggiornamento dell'elenco,
•fornisce alla Commissione supporto istruttorio.

Nomina del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza:
•è costituito da 5 membri quando la procedura venga disposta (ex articoli 80 e 81 del Dlgs 270/99) verso più imprese appartenenti allo stesso gruppo,
•i membri saranno selezionati dalla commissione, tranne il membro interno al Ministero che sarà individuato dall'Ufficio di Gabinetto.
Il Presidente del comitato di sorveglianza è scelto tra:
•magistrati ordinari, amministrativi o contabili,
•avvocati dello Stato,
•professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali.
I componenti esperti sono individuati tra:
•dirigenti o funzionari del Mise in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuati sulla base di procedure trasparenti di selezione, definite previamente, che garantiscano un'adeguata rotazione e tengano conto delle esperienze professionali e del numero degli incarichi;
•professori universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali. Le relative candidature sono raccolte mediante avviso sul sito del Mise da rinnovarsi con cadenza annuale.
I componenti del comitato di sorveglianza:
•sono nominati previa verifica dell'insussistenza delle stesse situazioni di incompatibilità previste per i commissari straordinari e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa, o al gruppo di imprese, in amministrazione straordinaria, e alla/e persona/e del/i commissario/i,
•non possono essere legati al/i commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale,
•sono nominati per un triennio.

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