Avvocati: l’equo compenso non si applica ai patronati
Il CNF chiarisce che la legge sull’equo compenso non si applica ai patronati nei cui confronti vige il principio generale della libera pattuizione del compenso
Alla convenzione tra avvocato e patronato non si applicano le prescrizioni della legge sull’equo compenso per cui le parti sono libere di pattuire compensi, anche al di sotto della soglia minima. Questo è quanto emerge dal parere n. 53/2025, pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Codice deontologico, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha fornito risposta ad apposito quesito del COA di pavia.
Il quesito
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine lombardo chiede al CNF di sapere “se i Patronati possano considerarsi tra i soggetti destinatari delle prescrizioni della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso e se, in caso di risposta negativa, possano considerarsi conformi ai principi di dignità della professione e di proporzionalità dei compensi convenzioni stipulate dall’avvocato nelle quali quest’ultimo si impegni ad applicare compensi in misura inferiore di 4 o 5 volte inferiori alla soglia minima del parametro”.
Il parere del CNF
Il CNF premette innanzitutto che la legge n. 49/2023, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: «essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché alle prestazioni rese «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», precisando che la legge, invece, non si applica «alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione».
È chiaro, prosegue il Consiglio, che l’ambito soggettivo della legge non comprende i Patronati, che sono «persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità» (art. 1, legge n. 152/2001). Nei loro confronti, pertanto, «vige il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12». Parametri che, conclude il CNF, «in nessun caso assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso».



