Avvocati, niente pensione d’anzianità senza cancellazione dall’albo
Lo previsa la Cassazione con l’ordinanza 27049/2023
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.27049/2023) la corresponsione della pensione di anzianità dell’avvocato è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale e alla conseguente cessazione della professione. Solo la cancellazione dall’albo rende concretamente operativa la possibilità di accesso al trattamento pensionistico di anzianità, a patto che sussistano anche i requisiti di anzianità d’iscrizione, di contribuzione e di età. Si tratta di una condizione strettamente inerente alla...