Avvocati: la nomina a giudice onorario cancella l’iscrizione all’albo ma non alla Cassa
La nomina a giudice onorario aggregato comporta solo la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre permane la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. L'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati - inoltre - è considerata, a tutti gli effetti della legge n. 576 del 1980 quale reddito professionale ed è, pertanto, soggetta all'obbligo di comunicazione annuale obbligatoria alla Cassa, stabilito dall'articolo 17 della medesima legge per gli stessi redditi professionali, anche nella eventualità il professionista, al momento della nomina, abbia già conseguito il pensionamento. Questo il principio espresso dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 13 giugno 2017 n. 14659.
La previdenza avvocati - Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
Per qualche riferimento, per la precisazione che in tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, il diritto - dovere di iscrizione alla Cassa forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende, alla stregua della legge 22 luglio 1975 n. 319, e della delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'articolo 2 primo comma di detta legge, integrante provvedimento normativo di rango secondario, dal requisito reddituale del raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'Irpef non inferiore a tre milioni, ovvero di un volume di affari, ai fini dell'iva, non inferiore a cinque milioni. La delibera del comitato dei garanti non deroga al criterio legale che ha riguardo ad un preciso anno di riferimento, ma lo integra prevedendo un favor per l'iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell'iscrizione, ferma la facoltà, per il professionista iscritto, di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale, purché la domanda venga inviata alla cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il reddito minimo o il minimo volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, Cassazione, sentenza 11 maggio 2004, n. 8974, in Foro it., 2004, I, c. 2373.
Per i giudici di merito, cfr.
- per la precisazione che l'avvocato esercente la professione forense e che sia nel contempo docente presso un istituto magistrale e come tale usufruisca delle prestazioni di assistenza sanitaria, cumula in sé gli status di libero professionista e di dipendente statale a nulla rilevando che egli abbia ottenuto la cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori; di conseguenza egli è tenuto al versamento dei contributi sociali di malattia, Pretura di Foggia, sentenza 26 febbraio 1985, in Informazione previdenziale, 1985, n. 752;
- i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, che esercitino nel contempo la professione forense, non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori e, ove iscritti, hanno diritto alla cancellazione, Pretura di Milano 18 novembre 1981, in Giurisprudenza italiana, 1982, I, 2, ic. 359.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 13 giugno 2017 n. 14659