Professione e Mercato

Avvocati non rieleggibili all’Ordine dopo due mandati

L’ineleggibilità dopo un doppio mandato nei Consigli degli ordini circondariali forensi, previsto dalle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017, si applica anche a chi aveva svolto l'incarico prima dell'entrata in vigore delle norme. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 32781 del 19 dicembre 2018, cassando una decisione del Consiglio nazionale forense e accogliendo (sotto questo profilo) il ricorso di un componente del Consiglio dell'ordine di Agrigento, eletto nell'ottobre 2017, contro la proclamazione di altri 6 componenti «per aver già ricoperto la carica per almeno due mandati consecutivi», in periodi precedenti.

Al termine di un motivato excursus normativo, infatti, la Suprema Corte, enunciando un principio di diritto, ha statuito che: «in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 L. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n . 113».

«Si tratta di un importante passo verso una rappresentanza effettivamente democratica e rispondente alle dinamiche del territorio, che fa venire meno quei ‘centri di potere' che pervicacemente continuavano a sussistere in seno alle istituzioni forensi», ha commentato a caldo il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini. «È grave – ha proseguito Pansini - che i giudici di legittimità debbano evidenziare ancora una volta agli avvocati un principio basilare di legalità e democrazia per evitare “una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione delle compagini rappresentative a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone”». «Risulta sconfessato – conclude - l'operato del Cnf nella sua veste di giudice che decide sui ricorsi che riguardano le elezioni presso gli ordini che poi eleggono i suoi componenti».

Corte di cassazione - Sentenza 19 dicembre 2018 n. 32781

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