La norma regolamentare con cui il Comune dispone che i compensi maturati dagli avvocati oltre il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva esclude la possibilità di differirne la corresponsione a tutti gli anni successivi oltre quello di pertinenza. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4489/2024.

Il caso

Alcuni avvocati comunali hanno impugnato la delibera con cui la giunta ha modificato il regolamento sui compensi professionali e ...

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