Civile

Avvocati: il privilegio generale mobiliare per compensi professionali non si applica al rimborso forfettario

La Cassazione stabilisce che il privilegio generale mobiliare per gli avvocati si applica esclusivamente ai compensi per l’attività giudiziale. Le spese, incluse quelle di trasferta e il rimborso forfettario delle spese generali, non godono di tale privilegio poiché non sono equiparabili al compenso professionale

di Anna Marino

Il rimborso forfettario riconosciuto agli avvocati, pur essendo calcolato in base al compenso per l’attività giudiziale, è considerato una spesa generale. Non direttamente connesso alla singola prestazione professionale, ma rappresenta un costo necessario per la gestione dello studio legale. Per questo motivo, non può essere assimilato al compenso professionale e non gode del privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2751-bis del Codice Civile. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ...