Comunitario e Internazionale

Avvocati, protezione degli incapaci soggetta ad Iva

Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nella causa C-846/19, indicando come esenti soltanto le attività strettamente connesse all'assistenza e alla previdenza sociale

L'attività di protezione di persone maggiorenni legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un'attività economica. Lo ha deciso la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-846/19, affermando che tale attività può essere esentata dall'Iva solo se le prestazioni sono strettamente connesse all'assistenza e alla previdenza sociale e se l'avvocato beneficia, per l'impresa che egli gestisce a tali fini, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale.

Il caso - EQ, un avvocato lussemburghese che svolge dal 2004 attività di mandatario nell'ambito dei regimi di protezione dei maggiorenni incapaci, ha ricevuto dal Fisco, nel 2018, la richiesta di pagamento dell'Iva per l'attività di rappresentanza svolta negli anni 2014 e 2015. Per il legale tuttavia tali attività devono essere esenti in quanto non rientranti nella nozione di attività economica.

La motivazione- Investito della controversia, il Tribunale circoscrizionale si è rivolto alla Cgue. I giudici di Lussemburgo, con la decisione odierna, hanno stabilito che le prestazioni di servizi a favore di maggiorenni legalmente incapaci, volte a proteggerli negli atti della vita civile, costituiscono un'attività economica. Anche se spetta al giudice nazionale accertare se le prestazioni siano state effettuate a titolo oneroso, la Corte valuta l'esistenza di un nesso diretto con le somme percepite da EQ nell'ambito dei suoi mandati di gestione. E ciò anche qualora il corrispettivo sia stato pagato da un terzo, o la remunerazione sia stata fissata sulla base del reddito o in modo forfettario.

La Corte esamina inoltre le condizioni per l'applicazione di un'esenzione, affermando che le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci e volte a proteggerli negli atti della vita civile rientrano nella nozione di «prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale» ai sensi della direttiva Iva. Mentre non rientrano nell'esenzione attività più generali di sostegno o di consulenza di ordine giuridico, finanziario o di altro tipo, come quelle che possono essere connesse alle competenze specifiche di un avvocato, di un consulente finanziario o di un agente immobiliare, anche se svolte nel contesto della protezione che fornisce ad una persona legalmente incapace.

La Corte precisa infine che spetta a ciascuno Stato membro elaborare le norme relative al riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Nel caso di specie, anche se la categoria professionale degli avvocati non può essere caratterizzata, in generale, come avente carattere sociale, la Corte non esclude che un avvocato che presta servizi strettamente connessi all'assistenza e alla previdenza sociale possa dimostrare un impegno sociale stabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©