Civile

Avvocati, responsabilità esclusa se la questione interpretativa è di dubbia interpretazione

Il legale risponde nei confronti del cliente in caso di incuria o ignoranza di disposizioni di legge e se per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio

di Andrea Alberto Moramarco

La responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente sussiste in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia il legale compromette il buon esito del giudizio. Non si determina alcuna responsabilità, invece, nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2275/2021.

Il caso
Protagonista della vicenda è un avvocato al quale si erano rivolti gli acquirenti di alcune unità immobiliari site in un edificio ristrutturato, al fine di ottenere un risarcimento dalla società di costruzioni per via di vizi e difetti presenti nell'immobile. Il legale presentava una domanda ex articolo 2043 cod. civ., senza effettuare una compiuta argomentazione su tale scelta, vedendosi però rigettare la pretesa dal Tribunale. Per quest'ultimo, infatti, era ormai decorso il termine di prescrizione, in quanto l'azione non era stata proposta nei termini ex articoli 1495 e 1669 cod. civ.. Anziché appellare, gli attori decidevano di citare in giudizio il legale, colpevole di averli esposti a una condanna certa alle spese legali, per via della già maturata prescrizione. L'avvocato, dal canto suo, si difendeva sostenendo che l'azione da lui intrapresa non era quella ex articolo 1669, bensì quella generale ex articolo 2043 cod. civ., che al momento della citazione non era affatto prescritta.

La decisione
Il Tribunale condivide la tesi dell'avvocato. Non è stato, infatti, il legale a commettere l'errore bensì il giudice della precedente controversia, il quale ha fornito una interpretazione difforme da quella data – successivamente - dalle Sezioni unite sull'applicabilità del principio generale del neminem leadere. Secondo tale orientamento, infatti, «la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ.», essendo sancita «al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti».
Ciò posto, non può certo affermarsi che la condanna alle spese degli attori nella precedente controversia sia stata frutto di un errore dell'avvocato. Essa è conseguenza di una – condivisibile o meno – scelta interpretativa del giudice della prima causa. Certo, chiosa il Tribunale, la scelta di agire ex art. 2043 cod. civ. «meritava in quella sede una più compiuta argomentazione», ma dinanzi a una risoluzione di una questione comunque opinabile – quale appunto la natura della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. – non può configurarsi una responsabilità per l'avvocato.

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