Responsabilità

Avvocati: responsabilità professionale se manca la richiesta al cliente di esibire 4 fatture

Si trattava di un acconto già versato di circa 50mila euro

di Giampaolo Piagnerelli

Responsabilità professionale del legale che non avverte il cliente dell'importanza dell'esibizione di alcuni documenti e in funzione di ciò il cittadino difeso finisce per soccombere. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 56/21.

Venendo alla vicenda finita in sede di legittimità, un soggetto conveniva l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'adempimento asseritamente negligente sotto vari profili dell'incarico di difensore in un giudizio arbitrale, nel quale egli era stato convenuto, risultandone soccombente per il pagamento del residuo corrispettivo di un appalto. La parte soccombente, infatti, ha evidenziato che tra gli addebiti di negligenza posti a fondamento della domanda vi era quello di non aver prodotto tempestivamente nel giudizio arbitrale le fatture nn. 1, 2, 3 e 4 del 2008 relative agli acconti corrisposti alla società appaltatrice per l'importo di circa 50mila euro, essendosi la convenuta limitata a farne menzione in comparsa conclusionale.

La Cassazione - in funzione dell'onere della prova - in tema di responsabilità da inadempimento ha eccepito che era onere dell'avvocato, evocato in giudizio per responsabilità professionale, dare prova di avere diligentemente operato in tale senso e allegare e dimostrare dunque che la tardiva produzione nel giudizio arbitrale di quella documentazione fosse dipesa da un fatto a lui non imputabile, eventualmente rappresentato dalla condotta dello stesso cliente. Ma dell'esistenza o prova di tali allegazioni da parte dell'appellata non è stata rinvenuta traccia.

La Corte di merito si è limitata a dare rilievo al fatto che l'attore/appellante non avesse dato prova di aver consegnato la richiamata documentazione al proprio legale. Però l'onere in capo all'attore di dare prova di ciò che sarebbe scattato senza esibizione di alcuni documenti sussisteva solo se il difensore avesse dedotto o dimostrato di avere informato il cliente dell'importanza di una tale eventuale documentazione e, avuta contezza della sua esistenza, ne avesse fatto invano richiesta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©