Avvocati, separare disciplinare e “governo” all’interno del Cnf
La proposta dell’avvocato Nardo, illustrata nel corso delle audizioni alla Camera per la Riforma forense, ricalca il nuovo assetto istituzionale approvato per i magistrati
Volgono al termine le audizioni in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento forense. Nell’ambito dei lavori è intervenuto ieri l’Avv. Vinicio Nardo, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Camera penale di Milano, nonché ex segretario UCPI. Muovendo dal recente varo dell’Alta Corte disciplinare per i magistrati, Nardo evidenzia come il nuovo assetto costituzionale consacri il principio secondo cui la giurisdizione disciplinare deve essere esercitata da un giudice terzo, strutturalmente e funzionalmente distinto dagli organi di governo della categoria interessata. Questo principio, da anni presente nel dibattito forense e già al centro delle proposte UCPI del 2009 sulla separazione delle carriere, risulta però eluso nel disegno di legge C-2629 (cd. Nordio) sulla riforma della professione forense oggi in esame.
La legge professionale attualmente in vigore (L. 247/2012) ha separato le funzioni a livello locale, istituendo i Consigli Distrettuali di Disciplina e sottraendo ai consigli dell’ordine territoriali il giudizio di primo grado. L’art. 61 ha poi previsto un’“apposita sezione disciplinare del CNF” per le impugnazioni, presupponendo che la stessa sarebbe stata creata. A tale norma, tuttavia, non è stata data attuazione, nonostante le sollecitazioni del Congresso Nazionale Forense del 2012 e l’espressa esplicita consapevolezza della necessità di ulteriori interventi sull’ordinamento, anche quanto al sistema di rappresentanza. A differenza del CSM, articolato in sezioni distinte, il Consiglio Nazionale Forense resta dunque un organo unitario dotato di funzioni eterogenee: normative e regolatorie, amministrative e rappresentative, nonché giurisdizionali disciplinari (giudizio in appello sulle decisioni dei CDD con poteri pieni di riforma).
In coerenza con i principi affermati per la magistratura, Nardo propone di “spacchettare” il CNF in due sezioni: una giurisdizionale, composta tramite candidature e voto dei COA distrettuali, e una normativo-amministrativa, eletta anch’essa con sistema di secondo grado, ma proporzionale al corpo elettorale e fondata su candidature individuali, dedicata alle funzioni di indirizzo, regolazione e gestione. La separazione tra funzione disciplinare e funzione di governo è presidio di garanzia tanto per i cittadini che per l’avvocatura.
Nell’intervento viene inoltre richiamata l’attenzione sulla prospettata modifica del limite dei due mandati quadriennali per i componenti del CNF, emersa nei tavoli di lavoro dello stesso senza alcun mandato congressuale (il Congresso è l’organo rappresentativo dell’intera avvocatura, preposto all’indirizzo dell’esecutivo CNF). Ferma restando la sovranità del Parlamento, non si vedono ragioni pratiche o di principio per aumentare i mandati, ostacolando il ricambio perseguito dal Legislatore del 2012 (che ha già trovato conferma in plurime pronunce delle Giurisdizioni Superiori).
Da ultimo, Nardo sottolinea in questo caso l’inopportunità dello strumento del disegno di legge delega: l’esperienza della riforma del 2012 – in particolare la mancata attuazione dell’art. 61 sulla sezione giurisdizionale del CNF – mostra la scarsa efficacia di deleghe troppo ampie. Diversamente, si invocano criteri direttivi chiari e puntuali, e un procedimento di consultazione delle istituzioni e delle rappresentanze forensi trasparente, con pieno coinvolgimento degli Ordini nell’attività amministrativo-regolamentare del CNF, attraverso momenti strutturati di confronto collettivo.
* Avvocato



