Lavoro

Avvocati di società in house, compensi extra revocabili

La Cassazione, sentenza n. 6422 depositata oggi, ha rigettato il ricorso di un legale che chiedeva ad Atac il versamento di 133mila euro per il lavoro svolto dal 2011 al 2017

di Francesco Machina Grifeo

Legittima da parte di Atac la revoca (nel 2011) dell’attribuzione agli avvocati dell’azienda delle somme recuperate da terzi, a titolo di competenze ed onorari, la cui previsione era stata prevista inizialmente da una deliberazione del 1988 dalla (allora) Acotral, adottata quando non era una società commerciale, ma un’azienda consortile pubblica. Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 6422 depositata oggi, rigettando il ricorso di un legale che chiedeva il versamento di 133mila euro per il lavoro svolto dal 2011 al 2017, chiarendo che si trattava di attribuzioni conferite individualmente ed unilaterlamente dall’impresa.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Roma che dopo aver evidenziato che si trattava di società c.d. in house, aveva affermato che si applicano “le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” (articolo 1, comma 3, Dlgs n. 175/2016, salve le deroghe).

“Opportunamente – prosegue la Sezione lavoro -, la Corte territoriale aveva sottolineato che l’originaria delibera n. 326/1988 da Acotral non era stata adottata per aderire alle richieste avanzate singolarmente dai propri legali”. Infatti, “solo ove tanto fosse invece avvenuto, sarebbe stato sostenibile che l’attribuzione delle somme recuperate da terzi, a titolo di competenze ed onorari, rifletteva una pattuizione di natura contrattuale ... così entrata a far parte del contratto individuale di lavoro di ognuno degli avvocati interessati”. Né, come pure argomentato dalla Corte distrettuale, si verteva in un caso di “uso aziendale”.

Il trattamento retributivo insomma non rientrava nella retribuzione concordata al momento dell’assunzione, né dipendeva da successiva pattuizione tra le parti, o da uso aziendale, e neppure da disposizione collettiva di qualsiasi livello.

Al contrario, nell’accordo collettivo del 30.11.2011 si legge: “Le Parti concordano, inoltre, sull’obiettivo di “azzerare” trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva”. E allora, prosegue la Cassazione, risulta la “chiara volontà delle parti sociali di procedere all’immediata eliminazione delle indennità e trattamenti non previsti dalla contrattazione collettiva”, nello spirito collaborativo di attuazione del Piano industriale 2011-2015 di Atac spa.

E l’emolumento in discussione rientrava certamente tra i “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva”, perché “dipendeva da sempre (per la precisione, dal 1988) solo e soltanto da atti unilaterali ad personam adottati dalle datrici di lavoro nel tempo succedutesi (vale a dire, dalle più volte richiamate delibere dei loro organi di vertice)”.

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