Avvocati: il sostituto del “dominus” non può costituirsi parte civile
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non può costituirsi parte civile al posto del suo dominus. Le Sezioni unite della cassazione, con l'informazione provvisoria n. 29 del 21 dicembre scorso, anticipano la risposta al quesito posto dalla sesta sezione sulla legittimazione o meno. Una problematica rispetto alla quale in sede di legittimità si era registrato un evidente contrasto. Per l'interpretazione più restrittiva, avallata dalle Sezioni unite, il difensore munito di procura speciale, non può delegare il suo sostituto nel processo attribuendogli il potere di costituirsi nel giudizio penale per rappresentare la parte civile. La possibilità di nominare un sostituto, prevista dall'articolo 102 del Codice di procedura penale non attribuisce, infatti, a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile. Un orientamento non in linea con la tesi più “aperta” abbracciata da parte dei giudici di legittimità, secondo i quali la facoltà prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configura una loro “legittimazione alla causa”, purché siano ritualmente e specificamente designati. Per le Sezioni unite però solo il “titolare” cassazionista può costituirsi parte civile.
Sezioni unite - Informazione provvisoria n.29 - 21 dicembre 2017