Avvocati, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare è di sette anni e mezzo
La nuova norma ha innalzato il termine a sei anni, ma a fronte di fatti sospensivi o atti interruttivi, lo aumenta al massimo di un quarto
In materia disciplinare degli avvocati la Cassazione civile a sezioni Unite - con la sentenza n. 20464/2023 - afferma che la nuova legge professionale forense del 2012 vieta che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, nonostante sospensioni o interruzioni, superi il limite massimo di sette anni e mezzo, come previsto dall'articolo 56. La norma prescrive, infatti, che il termine prescrizionale dell'azione disciplinare può essere sospeso o interrotto da determinati atti o fatti, ma non può essere prolungato oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati al comma 1 della stessa norma della legge professionale.
La nuova legge professionale
Le sezioni Unite nell'accogliere il ricorso dell'avvocato e annullare la sanzione disciplinare hanno fornito una lettura interpretativa della nuova legge professionale forense. affermando che il regime della prescrizione in ambito disiciplinare si riferisce all'esercizio della relativa a azione e che tale regime segue i canoni del diritto penale piuttosto che di quello civile. Prima della riforma infatti il termine di 5 anni della prescrizione in ambito disciplinare una volta interrotto riprendava a decorrere nuovamente per altri cinque anni. La nuova legge ha sì elevato la durata della prescrizione a sei anni, ma ne ha comunque limitato la durata complessiva a sette anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito.
La contestazione disciplinare nel caso risolto
L'avvocato ricorrente in Cassazione era stato dichiarato disciplinarmente responsabile per aver omesso la dovuta certificazione in sede di iscrizione all'albo profeessionale relativa a precedente condanna penale ed era stato perciò sanzionato con la misura della censura.
E il regime di prescrizione applicabile al caso concreto era già quello del nuovo articolo 56 essendo intervenuta la contestazione disciplinare dell'illecito dopo il 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma.
Infine, va sottolineato ai fini del calcolo anche il termine di inzio di decorrenza della prescrizione, che coincide con la consumazione della condotta addebitata.