Civile

Avvocato d'ufficio: spettano le spese per il tentato recupero del credito

Per la Cassazione, al difensore d'ufficio spetta anche il rimborso delle spese sostenute per aver tentato di recuperare invano il credito verso l'assistito<br/>

di Marina Crisafi

L’avvocato d’ufficio ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per le azioni infruttuosamente esperite nei confronti dell’assistito per il recupero dei propri compensi professionali. È quanto ha chiarito la Cassazione (ordinanza n. 24522/2021) accogliendo il ricorso di un legale, nominato difensore d’ufficio nel procedimento penale a carico di uno straniero.

 La vicenda
Nella specie, l’avvocato, una volta assolto l’incarico ed esperite invano le procedure, pur esecutive, volte al recupero del suo credito, domandava al tribunale la liquidazione delle spettanze dovute e il rimborso delle spese anticipate. Il tribunale rigettava l’istanza e il legale proponeva opposizione, la quale veniva parzialmente accolta con la liquidazione di 300 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge.

Il tribunale, tuttavia, evidenziava che nulla era dovuto all'opponente a titolo di compensi e di rimborso delle spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito al compenso.

 Munus publicum

L’avvocato a questo punto si rivolge al Palazzaccio lamentando e la nullità della trattazione e decisione dell’opposizione da parte di diverso magistrato (rispetto a quello che aveva emesso l’iniziale decreto) e l’erroneità del tribunale nel ritenere che il difensore d’ufficio non avesse diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure infruttuosamente esperite per recuperare i compensi dall’assistito.
Deduce, inoltre e segnatamente, che l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia induce a ritenere che il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico.

 La decisione
Gli Ermellini non condividono assolutamente il primo motivo che viene dunque respinto, sulla base dell’orientamento secondo cui «nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente e i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (cfr. Cass. n. 22292/2020)».
Tuttavia, gli danno ragione sul resto.
Ribadiscono infatti l’insegnamento in base al quale, «il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. n. 22579/2019)».  

Per piazza Cavour, va quindi condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui «il difensore nominato d'ufficio non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge».

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza con rinvio al tribunale di Ferrara anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.  

 

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