Professione e Mercato

Avvocato distrattario "salvo" grazie alla correzione di errore materiale

Per la Cassazione, in caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese, si usa il rimedio della correzione di errore materiale

di Marina Crisafi

Omessa pronuncia sulla distrazione delle spese? C'è il rimedio della correzione di errore materiale che presenta un doppio vantaggio: garantisce più rapidamente al difensore di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Cassazione. È questo quanto si ricava da una breve ma interessante ordinanza (n. 25940/2021) della sesta sezione civile della Suprema Corte.

La vicenda
Nella vicenda, è il difensore distrattario a rivolgersi al Palazzaccio chiedendo la correzione del provvedimento con cui la Corte dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando al pagamento delle spese di lite, aveva omesso di disporre la distrazione in favore dell'avvocato del controricorrente, pur in presenza di apposita richiesta formulata dal medesimo.
Su proposta del relatore veniva fissata l'adunanza della camera di consiglio e il ricorso veniva accolto.

La decisione
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, "il rimedio esperibile – ricordano infatti gli Ermellini - in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma".
La procedura di correzione, si legge nell'ordinanza, "oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 16037/2010).
Da qui il conseguente accoglimento del ricorso e l'ordine di apportare le correzioni di errore materiale nella precedente ordinanza.

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